Gli estratti, a differenza dei certificati, riportano tutte le annotazioni degli eventi successivi alla registrazione dell’atto stesso (es: matrimonio, divorzio, regime patrimoniale, ecc..). I certificati e gli estratti per riassunto degli atti di Stato civile possano essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, senza che sia necessario dimostrare la titolarità di un interesse particolare.
I certificati di nascita, matrimonio e morte possono essere sostituiti con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, che devono essere obbligatoriamente accettati dagli Enti Pubblici o dai gestori di pubblico servizio, e, con le modifiche apportate al D.P.R. n.445/2000 dal D.L. n.76/2020, convertito con L. n.120 del 11/09/2020, anche dai privati. I certificati di nascita, matrimonio e morte certificano il numero dell’atto del Registro di Stato civle, nome cognome, luogo e data di nascita, luogo e data dell’evento di una persona e vengono rilasciati dall’Ufficiale dello Stato civile del Comune che ha registrato o trascritto l’evento.
Gli estratti di nascita, matrimonio e morte certificano, oltre che i medesimi dati sopra descritti per i certificati, le eventuali annotazioni. Nell’estratto di nascita le annotazioni certificabili sono, ad esempio, quelle relative a: apertura/ chiusura amministrazione di sostegno, matrimonio, divorzio, morte, acquisto/perdita e riaquisto cittadinanza italiana, ecc.. Nell’estratto di matrimonio le annotazioni certificabili sono ad esempio quelle relative a convenzioni patrimoniali, divorzio, ecc.. Se il richiedente dell’estratto non è il diritto interessato, un genitore del minore, il tutore o amministratore di sostegno, la richiesta deve essere presentata in forma scritta.
l rilascio di estratti di nascita con indicazione della paternità e della maternità, regolato dall’articolo 3 del D.P.R. 432/1957, è consentito soltanto a richiesta dell’interessato per l’esercizio di diritti o l’adempimento di doveri derivanti dallo status di figlio. Quando l’interessato è minorenne, il rilascio si effettua su richiesta del genitore esercente la potestà o dal tutore. In via eccezionale vengono rilasciati estratti di nascita con l’indicazione della paternità e della maternità a soggetti maggiorenni diversi da quelli sopra indicati, che siano muniti di delega scritta ad essi rilasciata dall’interessato, a cui sia allegata la fotocopia di un documento d’identità valido dell’interessato stesso. Le medesime indicazioni valgono per il rilascio degli estratti di nascita su modello plurilingue, in quanto riportano sempre l’indicazione della paternità e della maternità.
La copia integrale di un atto di stato civile (nascita, matrimonio, morte, cittadinanza) è una fotocopia dell’atto originale, conservato nei registri di Stato civile, che riporta i dati relativi a questi eventi: denuncia di nascita e di morte, celebrazione di matrimonio, costituzione di unione civile, accordo di separazione, divorzio e conferma dei suddetti accordi, cittadinanza (relativi al verbale del giuramento e della dichiarazione o alla trascrizione del decreto di concessione). E’ rilasciata dagli Ufficiali di Stato civile che devono attestare che la copia è conforme all’originale.