Le DAT, comunemente definite “testamento biologico” o “biotestamento”, introdotte dalla Legge n. 219 del 2017, sono le indicazioni che una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere (detta “disponente”), in previsione di una eventuale, futura incapacità di scegliere in modo autonomo (autodeterminarsi), può esprimere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, in merito all’accettazione o rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.
La DAT si può esprimere:
– dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio) in entrambe i casi il notaio conserva l’originale;
– presso l’Ufficio di Stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata);
– presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata);
– presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).